Autovelox, cosa dice la legge, come devono essere segnalati

L’Italia ha severi limiti di velocità e ama gli autovelox. Sono questi i tratti distintivi del nostro paese visti dall’estero. Ed effettivamente in Italia queste regole devono essere rigorosamente applicate.

Uno degli strumenti che causa il maggiore numero di multe ed è testimone di infrazioni fra gli automobilisti della penisola, sono gli autovelox. Alcuni GPS dei dispositivi mobili come le app sugli smartphone oppure i navigatori satellitari delle auto sono in grado di riconoscerne la presenza, quindi ti avvisano della posizione degli stessi. Ma nuove telecamere vengono aggiunte continuamente, quindi se incontri un sacco di traffico che rallenta la tua carreggiata improvvisamente, in una strada non soggetta ad ingorghi tipicamente, puoi scommettere che c’è un autovelox temporaneo lì posizionato.

Con la “direttiva Minniti”, emanata il 7 agosto del 2017, i rilevatori di infrazioni devono assolvere al solo compito di tutelare l’incolumità pubblica su strade ad alto rischio di incidenti, non servire per rifocillare le casse di Comuni e Province. In questo secondo cado i verbali che non rispettano le linee guida che a breve vedremo, potranno essere annullati con semplice ricorso.

Esistono infatti diversi tipi di autovelox, tutti considerati all’interno della direttiva del Ministero dell’Interno. Diamo un’occhiata a ogni tipo in modo che tu sia consapevole della loro presenza, del loro funzionamento e soprattutto delle normative che ne regolano presenza e rilevamento delle infrazioni, per essere consapevole della eventuale contestabilità di una multa.

Telecamere fisse su strada o telelaser

Una tipologia tipica di rilevatori di infrazioni, sono gli autovelox fissi posti sul ciglio della strada che possono essere trovati in entrambe le entrambe le carreggiate di una strada extraurbana e sull’autostrada. Ti scattano una foto se stai accelerando oltre il limite imposto, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore e inviano le informazioni a un server centrale in modo che, dalla targa del veicolo risalgono ai dati del conducente, compreso l’indirizzo a cui spedire la multa. 

Per quanto riguarda i dispositivi fissi, la direttiva si limita a disporre due linee guida obbligatorie affinché la sanzione si possa reputare giusta: innanzitutto la loro segnalazione deve avvenire per ben due volte, attraverso cartellonistica fissa di avviso e/o con dispositivi di segnalazione visiva, a patto che siano ben evidenti ad ogni automobilista. Questa cartellonistica dovrà altresì specificare di quale dispositivo si tratti (telelaser, autovelox, tutor) e se il rilevamento avverrà su entrambi i sensi di marcia. In mancanza di questi dettagli si potrà ricorrere nella sede opportuna. 

Il secondo caso riguarda la manutenzione dei dispositivi, essi infatti dovranno essere sottoposti a test di efficienza da parte delle forze dell’ordine che dovranno decretare la sua omologazione periodica ed esporre un certificato aggiornato dell’affidabilità del dispositivo (mediamente ogni 100 segnalazioni). In mancanza di uno solo di questi due parametri la multa comminata dall’automobilista potrà essere annullata in sede di ricorso. 

Va ricordato che la sanzione deve contenere tutti gli estremi dell’apparecchio segnalatore, compresa l’ubicazione di entrambi i cartelli di avviso, esplicitando il chilometro della strada presso cui questi sono esposti. Anche in mancanza di questi estremi ci potrà essere annullabilità. 

Trappole di velocità e dispositivi mobili su auto civetta

Molto più usati delle telecamere fisse e dei telelaser sono gli autovelox a postazione mobile, il modus operandi è di collocarli su auto civetta di mezzi della polizia o dei carabinieri che – classicamente – decidono di installarsi in un punto un po’ nascosto e usano una pistola radar o un autovelox mobile per controllare la tua velocità. 

Proprio sul loro uso, prima della direttiva Minniti, la Cassazione si è trovata a doversi esprimere numerose volte in mancanza di una vera e propria regolamentazione univoca su tutto il territorio nazionale (strade provinciali, statali, ecc.). Ad oggi le disposizioni sono chiare e draconiane. 

Anche (e soprattutto) nel caso degli autovelox mobili vige la regola della doppia segnalazione, le forze dell’ordine dovranno dunque disporre dei cartelli momentanei ad una distanza adeguata a evitare brusche frenate e testacoda tra gli automobilisti in prossimità del rilevatore.  Non esiste una regola precisa che designi la giusta distanza per un cartello di segnalazione, sicuramente non deve superare i 4 km dall’autovelox. Una cosa che però deve essere tenuta in considerazione è la natura della strada, indicativamente si parla di 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali; 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h; 80 metri per tutte le altre strade. 

Infine, esattamente come nel caso dei tutor fissi, anche i dispositivi di rilevazione delle infrazioni mobili devono essere sottoposti a controlli sull’affidabilità periodici, ma in questo caso – a causa della sensibilità nettamente maggiore – il numero di controlli aumenta considerevolmente: si passa dalle 100 rilevazioni dei dispositivi fissi ai 20 dei mobili. 

Il rispetto di queste condizioni da parte delle Forze dell’Ordine è condizione necessaria e sufficiente sia per la regolarità della sanzione in cui l’automobilista trasgressore incapperà, ma anche per il loro stesso lavoro, in quanto ogni non ottemperanza potrà condurre ad una indagine di abuso d’ufficio a carico dell’operatore negligente.