Cessione del quinto casi particolariCessione del quinto casi particolari

La cessione del quinto è sicuramente una tipologia di prestito più richiesta e approvata in Italia. Questo perchè offre diverse garanzie sia per chi riceve la somma di denaro in prestito, ma soprattuto per chi la eroga.

Infatti si sente spesso dire che si tratta di un prestito ‘sicuro’ poichè la rata viene detratta direttamente in busta paga del dipendente e non ci sono rischi particolari per chi finanzia.

Nella stragrande maggioranza dei casi non ci sarà nessuna insolvenza per rata non pagata, anche se si potrebbero verificare delle situazioni particolari.

Per questo al momento della stipula del contratto della cessione del quinto viene aggiunta anche una assicurazione a copertura del debitore per eventuali casi eccezionali. Vediamo nel dettaglio quali potrebbero essere.

Morte del debitore

Una delle domande che più si pongono chi richiede la cessione del quinto è cosa succede in caso di morte del beneficiario prima che questi abbia finito di pagare tutte le rate. La risposta è molto semplice: in abbinamento al prestito in cessione del quinto viene stipulata una polizza caso morte che copre eventuali debiti rimasti inestinti in caso di scomparsa del debitore. Grazie a questa assicurazione gli eredi del beneficiario del prestito non dovranno restituire nulla in caso di decesso.

Esistono alcuni casi particolari per i quali l’assicurazione non paga in caso di morte, ossia quando il beneficiario si suicidia entro 24 mesi dalla data di firma del contratto di prestito, omette di avere gravi malattie (come può essere un tumore) in fase di richiesta del prestito, oppure è causa dolosa della sua morte.

Dimissioni da lavoro

Un altro caso particolare si può avere quando un soggetto che ha richiesto la cessione del quinto si dimette dal proprio posto lavorativo. In questo caso gli scenari possono essere due:

  1. il lavoratore si dimette perchè va a lavorare per un’altra azienda. In questo caso la situazione è piuttosto sotto controllo: infatti basterà comunicare a banca ed assicurazione del cambio di posto lavorativo e provvederanno loro ad effettuare tutti i cambi del caso per poter riscuotere la rata dalla nuova busta paga;
  2. il lavoratore si licenzia ma non ha un altro posto di lavoro. In questa situazione il caso diventa un po’ più critico perchè l’assicurazione deve estinguere il prestito e reperire i fondi per farlo. Di sicuro verrà ritenuto tutto il TFR maturato fino a quel momento dal lavoratore; tuttavia, se quanto accantonato dal TFR non basterà per pagare l’estinzione del prestito, saranno tolte al lavoratore anche tutte le mensilità che l’azienda deve ancora pagare al dipendente, compreso le percentuali di tredicesima ed eeventuali premi che sono stati maturati durante il rapporto di lavoro. Se anche con tutti i soldi recuperati l’assicurazione non riuscesse a pagare la chiusura anticipata del prestito, si vedrà costretta a avviare un’azione legale per recuperare anche le cifre non coperte.

Casi di licenziamento

Anche il licenziamento può risultare molto critico per un dipendente che ha in atto un prestito in cessione del quinto. In realtà è necessario capire se il licenziamento è stato fatto per giusta causa o meno.

In caso di un allontanamento senza giusta causa l’assicurazione pagherà tutta la cifra restante che servirà per estinguere il prestito. Infatti tale situazione è garantita dalla polizza di assicurazione che viene sottoscritta. Ovviamente il lavoratore in uscita sarà chiamato a dimostrare che il licenziamento è avvenuto realmente senza giusta causa e che non può più sostenere il pagamento della rata prevista dal prestito.

Il licenziamento per giusta causa è invece paragonabile alla situazione vista in precedenza per un dimissionario senza nuova occupazione. In tale situazione l’assicurazione si avvalerà di tutto ciò che il dipendente ha accantonato in azienda (TFR e ultimi stipendi) e nel caso il totale non dovesse essere abbastanza per coprire la chiusura anticipata del prestito, l’assicurazione agirà per vie legali.

Fallimento azienda

In caso di fallimento dell’azienda per la quale lavora il dipendente che ha richiesto la cessione del quinto, la polizza assicurativa coprirà tutto il debito. Inoltre in molti casi l’assicurazione non chiederà neanche il TFR del lavoratore che ha perso il lavoro.

L’unico documento che il soggetto beneficiario del prestito dovrà presentare all’assicurazione sarà l’attestazione che l’azienda è fallita e che lui è stato automaticamente licenziato, restando cosi senza lavoro e senza possibilità di pagare le restanti rate della cessione del quinto.